Certificazioni Energetica

Posted on March 29, 2016  •  Vedi articolo completo...

Il nostro studio di Ingegneria è specializzato nel rilascio dell' Attestato di Certificazione Energetica.
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Cosa è l'Attestato di Certificazione Energetica

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L'attestato energetico o "Attestato di Certificazione Energetica" è il documento che stabilisce in valore assoluto il livello di consumo dell'immobile inserendolo in una apposita classe di appartenenza. Più è bassa la lettera associata all'immobile e minore è il suo consumo in termini energetici.
Contattateci al 347 9378180 o email Ing.Caputo@yahoo.it per un preventivoEsattamente come la lavastoviglie e la lavatrice, ora anche le case in vendita e in affitto saranno catalogate in base alla loro efficienza energetica e suddivise per classi (da A a G).

La certificazione energetica degli edifici non è altro che una valutazione tecnica a calcolo che espressa il consumo di energia di una casa o edificio (espresso in KW/mq-anno, cioè in quantità di energia per unità di superficie e di tempo) per tenerla ad una temperatura di confort. E’ in funzione di tutta una serie di parametri come il tipo e spessore di muratura, di isolamento, la superficie di finestre, la illuminazione naturale, l’ombreggiamento, il clima locale dove si trova il edificio, efficienza degli impianti, etc. Per fare una determinazione di questi valori che poi vengono espressi nella certificazione energetica, gli esperti della certificazione energetica devono raccogliere tutta una serie di dati che poi vengo analizzati con l’aiuto di software specializzato.

La certificazione energetica attesta la prestazione o rendimento energetico di un edificio, cioè il fabbisogno annuo di energia necessaria per soddisfare i servizi di climatizzazione invernale ed estiva, riscaldamento dell'acqua per uso domestico, ventilazione e illuminazione secondo utilizzi standard, dipendente dalle caratteristiche di localizzazione, posizione, isolamento termico e dotazione impiantistica dell'edificio stesso. La certificazione energetica reca anche alcune raccomandazioni per migliorare tale rendimento. Il rendimento energetico di un edificio è espresso da un indicatore fondamentale chiamato indice di prestazione energetica annua per la climatizzazione invernale (misurato in kWh/m² oppure in kWh/m³), che consente una classificazione di merito degli edifici. Attraverso il confronto con le prestazioni energetiche di un edificio efficiente (classi A+, A, B) e grazie alle informazioni riportate sull'attestato di certificazione energetica (ACE), l'utente è in grado di compiere una scelta più consapevole.

A cosa serve la Certificazione Energetica

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La certificazione energetica degli edifici è un documento obbligatorio e necessario da presentare nei seguenti casi:

  1. nel caso di nuova costruzione di edifici;
  2. nel caso di ristrutturazione edilizia agli edifici;
  3. nel caso di compravendita di un intero immobile o di singole unità immobiliari;
  4. nel caso di locazione di un intero immobile o di singole unità immobiliari.
  5. Interventi di riqualificazione energetica degli edifici previsti da Finanziaria

La redazione dell'attestato di certificazione energetica, nei casi di nuova costruzione (lettera a) e di ristrutturazione degli edifici (lettera b) avviene all'atto di chiusura dei lavori. In questi casi, è il costruttore che ha l'obbligo di far produrre ad un certificatore l'attestato di certificazione energetica; il nominativo del certificatore deve essere comunicato, sempre da parte del costruttore, al Comune competente per territorio entro la data di inizio lavori. Inoltre, per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazione edilizia, l'attestato o una targhetta di efficienza energetica sono affissi in luogo facilmente visibile al pubblico. In caso di compravendita degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è allegato al contratto, in originale o in copia autenticata, a cura del venditore.
In caso locazione degli edifici, l'attestato di certificazione energetica è messo a disposizione del locatario o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario (locatore) conforme all'originale in suo possesso.
Negli edifici di proprietà pubblica o adibiti ad uso pubblico, la certificazione energetica si applica anche ai casi previsti dall'articolo 6, comma 1 quater, del d.lgs. 192/2005 s.m.i. ( a decorrere dal 1° luglio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio o dell'unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale ) ed è affissa, nell'edificio a cui si riferisce, in luogo facilmente visibile per il pubblico.

Chi puo effettuare la Certificazione Energetica

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L'Attestato di Certificazione Energetica è il documento redatto da un tecnico abilitato o certificatore Contattateci al 347 9378180 o email Ing.Caputo@yahoo.it per un preventivoenergetico che descrive le caratteristiche energetiche di un edificio e quindi rilascia sotto sua responsabilità l'attestato di Certificazione Energetica.
Normalmente si tratta di un Ingegnere o Architetto iscritto all'albo professionale di propria competenza o in alcune regioni ad un ente specifico a cui il tecnico si deve associare dopo aver sostenuto un apposito esame di ammissione.

Cosa è la targa Energetica

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Contattateci al 347 9378180 o email Ing.Caputo@yahoo.it per un preventivoIn base ai consumi viene assegnata all'edificio una classe di efficienza energetica, come già accade da anni per gli elettrodomestici.
La targa energetica è una modalità per visualizzare il consumo dell'edificio su una scala di valori che parte dalla classe A+ (massima efficienza) per arrivare alla classe G (bassa efficienza).


Quali edifici sono esclusi dalla Certificazione Energetica

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Ai sensi di quanto previsto all'articolo 2 comma 5 sono escluse dall'applicazione della l.r. n. 13/2007 e s.m.i. le seguenti categorie di edifici e di impianti:

  1. gli immobili ricadenti nell'ambito della disciplina della parte seconda e dell'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, se il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione inaccettabile del loro carattere o aspetto con particolare riferimento ai caratteri storici o artistici;
  2. i fabbricati residenziali isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati;
  3. i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;
  4. gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell'edificio anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.

Inoltre, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative della l.r. 13/2007 e s.m.i. (D.G.R. n. 43-11965) in materia di certificazione energetica degli edifici, sono esonerati dagli obblighi inerenti l'attestato di certificazione le unità immobiliari prive di impianto termico aventi le seguenti destinazioni d'uso:

  • box;
  • cantine;
  • autorimesse;
  • parcheggi multipiano;
  • locali adibiti a depositi;
  • strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi;
  • strutture temporanee previste per un massimo di sei mesi;
  • altre strutture o edifici assimilabili a quelli elencati.

L'attestato di certificazione energetica non è poi necessario per gli edifici dichiarati inagibili, e per gli edifici concessi in locazione abitativa a canone vincolato o convenzionato (come ad esempio nel caso di edifici di proprietà dell'A.T.C.).

Le sanzioni e i controlli

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La l.r. 13/2007 e s.m.i prevede le seguenti sanzioni (articolo 20):

  • salvo che il fatto costituisca reato, il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione energetica non veritiero, è punito con la sanzione amministrativa pari al doppio della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale e l'esclusione dall'elenco regionale dei certificatori. L'autorità che applica la sanzione ne dà comunicazione all'ordine o al collegio professionale competente, per i provvedimenti disciplinari conseguenti;
  • il certificatore che rilascia l'attestato di certificazione senza il rispetto dei criteri e delle metodologie previste dalla l.r. 13/2007 e s.m.i. (articolo 5), è punito con la sanzione amministrativa pari al valore della parcella vidimata dal competente ordine o collegio professionale;
  • il costruttore che non provvede a far produrre l'attestato di certificazione energetica nei casi di nuova costruzione o in quelli di ristrutturazione edilizia è punito con la sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 30.000,00;
  • il venditore che non rende disponibile al momento della stipula dell'atto di compravendita l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 1.000,00 a 10.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio;
  • il locatore che non rende disponibile al momento della stipula del contratto di locazione l'attestato di certificazione energetica, è punito con una sanzione amministrativa che va da 500,00 a 5.000,00 euro, graduata sulla base della superficie utile dell'edificio.

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Per effettuare i controlli la Regione Piemonte si avvale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (A.R.P.A.); annualmente sono previsti accertamenti e ispezioni a campione in corso d'opera o entro cinque anni dalla data di fine lavori dichiarata dal committente, al fine di verificare la regolarità dell'attestato di certificazione energetica e la conformità delle opere realizzate alla documentazione progettuale. Anche per gli attestati di certificazione energetica predisposti in occasione di compravendita e locazione sono previsti annualmente controlli a campione sulla loro regolarità.

Quali leggi regolano la certificazione energetica in Italia?

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Le principali sono:

Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 23 settembre 2005 - Supplemento Ordinario n. 158

Decreto Legislativo 29 dicembre 2006, n. 311 : "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1 febbraio 2007 - Supplemento ordinario n. 26/L.

Quale norme vengono applicate nella certificazione energetica?

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Le norme di principale interesse sono:

UNI EN 832 – Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per il riscaldamento – Edifici Residenziali

UNI EN ISO 13790 – Prestazione termica degli edifici – Calcolo del fabbisogno di energia per riscaldamento – Ogni tipo di edificio

UNI 10348 – Riscaldamento degli edifici – Rendimenti dei sistemi di riscaldamento – Metodi di calcolo.

CTI R 03/3 – Prestazioni energetiche degli edifici – Climatizzazione invernale e preparazione di acqua calda per usi igienico-sanitarie

 

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