Attestato di Qualificazione Energetica e di Certificazione Energetica
La normativa ha introdotto, giusto per complicare le cose, due
tipologie di certificati AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) e
ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Il primo è uno strumento
di carattere normativo di Controllo delle prestazioni energetiche
dell'edificio per ottenere la fine lavori che attestata le
caratteristiche e il rispetto dei requisiti minimi
dell’edificio. Il secondo è uno strumento d'informazione per
l'acquirente o conduttore circa le prestazioni e il grado di efficienza
energetica dell'edificio.
In realtà, in mancanza di una legge attuativa nazionale, ogni
regione ha introdotto un proprio regolamento che determina in pratica
quale dei due certificati ha maggiore importanza e diventa obbligatorio
nei casi stabiliti dalla legge. In Toscana, in Puglia e altre regioni
attualmente l'attestato obbligatorio da rilasciare in caso di nuova
costruzione, in caso di ristrutturazione o in caso di compravendita è
l'A.C.E. .
Da chi viene
rilasciato
l' attestato di qualificazione energetica?
L'attestato di
qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore in
caso di nuova costruzione (anche se
è redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla
conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa
documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va
depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali
benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli
solari. In oltre è obbligatorio da presentare al notaio in caso di
trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.
Quale dunque
la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica "
e "attestato di certificazione energetica"?
Il primo, AQE, può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell'immobile che state acquistando. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche dell’edificio ovvero prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza.
L’A.Q.E. è il documento che riporta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per ottenere i titoli abilitativi. Deve essere asseverato da professionista abilitato. L’Attestato di Qualificazione Energetica, insieme alla Relazione Tecnica, è il documento rispetto al quale il Comune deve fare gli accertamenti e ispezioni previsti dall’art.8. Copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica deve essere conservata dai Comuni ai fini degli accertamenti.
Ricordiamo che l ’art. 6 comma 1-bis prevede che l’attestato di
qualificazione energetica, possa essere predisposto a cura
dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della
certificazione energetica. Tale documento NON costituisce l’attestato
di certificazione energetica dell’edificio ed è valido, ai sensi
dell’art.11 comma 1-bis e 1-ter, fino all’entrata in vigore delle Linee
Guida nazionali. Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee
Guida perde efficacia.
Ricordiamo che dal 1 gennaio 2007, l'ACE (o in sostituzione l' AQE)
sarà necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di
qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici.