Attestato di Qualificazione Energetica e di Certificazione Energetica

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La certioficazione energetica degli edifici è uno strumento voluto dlla direttiva comunitaria 2002/91/Ce e prescritto dal DLgs 192/05 per introdurre il parametro Efficienza Energetica come nuovo valore del mercato edilizio e per sensibilizzare tutti gli attori del processo edilizio e in particolare l'utente finale in riferimento alle problematiche energetico - ambientali. 

La normativa ha introdotto, giusto per complicare le cose, due tipologie di certificati AQE (Attestato di Qualificazione Energetica) e ACE (Attestato di Certificazione Energetica). Il primo è uno strumento di carattere normativo di Controllo delle prestazioni energetiche dell'edificio per ottenere la fine lavori che attestata le caratteristiche e il rispetto dei requisiti minimi dell’edificio. Il secondo è uno strumento d'informazione per l'acquirente o conduttore circa le prestazioni e il grado di efficienza energetica dell'edificio.

In realtà, in mancanza di una legge attuativa nazionale, ogni regione ha introdotto un proprio regolamento che determina in pratica quale dei due certificati ha maggiore importanza e diventa obbligatorio nei casi stabiliti dalla legge. In Toscana, in Puglia e altre regioni attualmente l'attestato obbligatorio da rilasciare in caso di nuova costruzione, in caso di ristrutturazione o in caso di compravendita è l'A.C.E. .  

Richiedi un preventivo per una Certificazioni a Ing.Caputo@Yahoo.itDa chi viene rilasciato  l' attestato di qualificazione energetica?
L'attestato di qualificazione energetica è un documento rilasciato dal costruttore in caso di nuova costruzione (anche se è redatto dal progettista o dal direttore lavori) contestualmente alla conformità delle opere in progetto (ricordiamo che senza questa documentazione la dichiarazione di fine lavori è inefficace) va depositato in comune e può essere utilizzato per ottenere gli eventuali benefici di Legge per ristrutturazioni e/o installazione di pannelli solari. In oltre è obbligatorio da presentare al notaio in caso di trasferimento a titolo oneroso delle singole unità immobiliari.

Quale dunque la differenza sostanziale tra "attestato di qualificazione energetica " e "attestato di certificazione energetica"?

Il primo, AQE, può essere redatto da "chiunque" competente in materia di edilizia, per esempio il direttore lavori o il progettista dell'immobile che state acquistando. Il secondo, detto "attestato di certificazione energetica" è una certificazione firmata e sottoscritta sotto la propria responsabilità da un "soggetto certificatore" (così lo chiama la Legge) competente e soprattutto abilitato all'esercizio di tale professione. Il primo qualifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche raggiunte dall’edificio in termini qualitativi, il secondo certifica le prestazioni energetiche ovvero esprime le prestazioni energetiche dell’edificio ovvero prende atto della situazione esistente e ne rende evidenza.

L’A.Q.E. è il documento che riporta la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e deve essere asseverato dal direttore dei lavori e presentato al comune contestualmente alla dichiarazione di fine lavori per ottenere i titoli abilitativi. Deve essere asseverato da professionista abilitato. L’Attestato di Qualificazione Energetica, insieme alla Relazione Tecnica, è il documento rispetto al quale il Comune deve fare gli accertamenti e ispezioni previsti dall’art.8. Copia dell’Attestato di Qualificazione Energetica deve essere conservata dai Comuni ai fini degli accertamenti.

Ricordiamo che l ’art. 6 comma 1-bis prevede che l’attestato di qualificazione energetica, possa essere predisposto a cura dell’interessato al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica. Tale documento NON costituisce l’attestato di certificazione energetica dell’edificio ed è valido, ai sensi dell’art.11 comma 1-bis e 1-ter, fino all’entrata in vigore delle Linee Guida nazionali. Trascorsi 12 mesi dall’entrata in vigore delle Linee Guida perde efficacia.

Ricordiamo che dal 1 gennaio 2007, l'ACE (o in sostituzione l' AQE) sarà necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici.

 

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